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SICUREZZA DEL LAVORO
E SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI

Per effetto di alcuni recenti provvedimenti di legge (i DLgs 626/94 e 242/96) il nostro Paese si e' allineato agli altri paesi europei applicando a tutti gli ambienti di lavoro una serie di norme per la prevenzione dei rischi da lavoro.

La nuova normativa, che e' stata vista da molti con apprensione ed allarme eccessivi, in realta' non fa' che razionalizzare una serie di obblighi in gran parte gia' previsti dalla nostra legislazione. Di sostanzialmente nuovo ci sono solo pochi elementi: in primo luogo la caduta della distinzione tra lavoro industriale ed altri tipi di lavoro, per cui viene chiarito che tutti i datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle stesse norme di sicurezza e prevenzione che valgono nell'industria. Cio' significa che anche gli uffici, le scuole, gli ospedali, i servizi devono studiare a fondo le condizioni di lavoro (fare, in altre parole, la valutazione del rischio) e predisporre le opportune misure di prevenzione, ivi compresa l'istituzione di un servizio di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

Di questo servizio e' responsabile un medico competente, cioe' un medico in possesso della specializzazione in medicina del lavoro. Il medico competente sottopone i lavoratori alle visite mediche e agli altri accertamenti necessari per controllarne lo stato di salute, ed esprime i giudizi di idoneità al lavoro.

Un altro elemento di novita' delle nuove norme, l'obbligatorieta' della formazione ed informazione dei lavoratori. Viene poi espressamente prevista la partecipazione dei lavoratori all'opera prevenzione, tramite la nomina di rappresentanti che prendono parte a riunioni periodiche di sicurezza, assieme al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda ed al medico competente.

La prevenzione dei rischi da lavoro diventa cosi' un processo continuo, al quale tutte la parti sociali devono dare costantemente il loro contributo. Il riscontro -non infrequente negli ambienti nei quali la tradizione della prevenzione e' piu' recente- di situazioni di rischio, o di non conformita' con gli standard, deve indurre a definire concordemente nella valutazione del rischio le tappe ed i modi dell'adeguamento, o le misure transitorie necessarie.

Dopo una serie di proroghe, indispensabili per consentire a tutti i settori produttivi di avviare il processo di valutazione e controllo dei rischi, si avvicina la scadenza ultima entro la quale tutti i provvedimenti previsti dal DLgs 626/94 dovranno essere operativi. Dal 1 gennaio 1997 tutte le aziende, anche quelle a carattere familiare o con un solo dipendente, dovranno essere in grado di dimostrare di avere avviato il complesso insieme di adempimenti previsti. E' importante che la scadenza non sia vista come un nuovo, piu' o meno oneroso adempimento burocratico, ma come l'occasione per mettere a punto la strategia della sicurezza della propria azienda, nell'ottica di una futura integrazione e competizione sui mercati europei.